Statuto Associativo - SOS Antiplagio

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Statuto Associativo

Documenti



Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
SOS Antiplagio Novara


Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del Dlgs. 117/2017 e dell’art. 26 del Dlgs 105/2018


Art.1
Costituzione

  1. E’ costituita con sede in Novara in Via Dei Gautieri n° 1 l’organizzazione di volontariato denominata SOS Antiplagio di seguito detta OdV.
  2. I contenuti e la struttura dell’OdV sono democratici.
  3. L’OdV è di ispirazione cristiana nel rispetto delle altrui credenze e professioni di fede, ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 9 del presente statuto.

Art.2
Finalità e Scopi
  1. L’OdV è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Ha finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale e si prefigge gli scopi di:
    • Ricerca, informazione e prevenzione sulle sette e sui nuovi culti.
    • Offre aiuto, ascolto ed indirizzo presso consulenti o strutture appropriate, delle persone e dei familiari vittime di maghi, santoni, guru, chiromanti, operatori dell’occulto e di quanti operano il mestiere di ciarlatano (come contemplato negli artt. 121 e 231 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza) e di quanti fanno uso di metodologie coercitive come l’uso di tecniche di manipolazione mentale per sottomettere la volontà altrui a scopo di potere e di lucro.
    • Segnalare e collaborare con le forze dell’ordine, le Istituzioni pubbliche e le altre Associazioni, nazionali o internazionali, per opporsi a qualsiasi forma di pedocriminalità.

Art.3
Attività
  1. Per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’OdV si propone, ai sensi dell’art. 5 comma 1) del Dlgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere d), i) e w) di seguito specificate:
    • educazione, istruzione e formazione.
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
    • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e delle iniziative di aiuto reciproco.
  2. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’OdV intende:
    • organizzare conferenze, convegni e seminari orientati all’informazione sui pericoli del condizionamento mentale messo in atto da numerosi culti, culti distruttivi, organizzazioni settarie religiose, pseudoreligiose, politiche, commerciali, del tempo libero, occultiste, magiche, spiritistiche, sataniste e pseudosataniste.
    • promuovere azioni di ricerca sul territorio provinciale, e segnala agli organi competenti ed istituzionali i casi che si verranno a riscontrare o di cui si verrà a conoscenza.
    • promuovere sostegno ed aiuto a chi fuoriesce o manifesta intenzione di fuoriuscire dai movimenti sopra descritti ed ai loro familiari, alle vittime del plagio (o manipolazione mentale) al fine di salvaguardare l’integrità del nucleo familiare, dei legami affettivi e dei loro averi. Per tale scopo l’OdV ricorrerà alla consulenza di esperti come medici, sociologi, psicologi e psichiatri oltreché legali, sacerdoti ed altri operatori spirituali.
  3. L’OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari
  4. L’OdV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari.

Art.4
Soci
  1. Sono soci dell’OdV tutte le persone fisiche che ne facciano esplicita richiesta e sottoscrivano il presente statuto. L’ammissione è regolata in base a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e viene controfirmata da un socio operativo che preventivamente ha conosciuto l’aspirante socio per verificare l’interesse e l’adesione dello stesso ai principi contenuti nello statuto dell’OdV.
  2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza d’iscrizione, motivata e comunicata all’interessato entro 60 gg è ammesso ricorso all’assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  3. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che cura anche l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci (dopo il versamento della quota associativa).
  4. I soci cessano di appartenere all’OdV per:
    • dimissioni volontarie.
    • non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 2 anni e trascorsi 15 gg dall’eventuale sollecito scritto.
    • morte
    • indegnità per comportamenti contrastanti con gli scopi dell’OdV.
  5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Possono solo essere rimborsate dall’OdV le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti.
  6. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Possono solo essere rimborsate dall’OdV le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti.
  7. La perdita della qualifica di socio non comporta il diritto alla restituzione di quanto versato all’OdV a qualsiasi titolo, né alcun obbligo a carico dell’OdV.

Art.5
Diritti e Obblighi dei soci
  1. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e ad essere votati, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a consultare i libri sociali (presentando richiesta scritta al direttivo) e a recedere dall’OdV.
  2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed eventuale regolamento, a pagare le quote sociali (non trasmissibili, non rivalutabile e non restituibile), a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a mantenere un comportamento degno nei confronti dell’OdV.

Art.6
Organi
  1. Sono organi dell’OdV:
    • L’assemblea
    • Il consiglio direttivo
    • Il Presidente

Art.7
Assemblea
  1. L’assemblea è costituita da tutti i soci appartenenti all’OdV ed è l’organo sovrano.
  2. L’assemblea è costituita da tutti i soci appartenenti all’OdV ed è l’organo sovrano.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di convocazione.
  4. La comunicazione di convoca è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione (che deve avere luogo in data diversa dalla prima).
  5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato tramite delega scritta. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe.
  6. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci e sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso Presidente.
  7. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’OdV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.8
Assemblea Ordinaria
  1. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  2. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
  4. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
    • Eleggere i membri del Consiglio Direttivo
    • Approvare i bilanci (preventivo e consuntivo) e i programmi di attività
    • Approvare eventuali regolamenti
    • Stabilire l’ammontare della quota associativa e i limiti dei rimborsi delle spese sostenute dai soci nello svolgimento delle attività previste dallo statuto
    • Delibera sull’esclusione dei soci
    • Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
    • Delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’OdV stessa.
    • Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali

Art.9
Assemblea straordinaria
  1. La convocazione dell’assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 7
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art.10
Consiglio Direttivo
  1. Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da tre a sette membri scelti fra i soci. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti, questi ultimi avranno solo parere consultivo.
  2. L’assemblea che procede all’elezione determina preliminarmente il numero dei consiglieri in seno all’eligendo consiglio direttivo.
  3. Il consiglio direttivo elegge tra suoi membri, a maggioranza assluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
  4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti. In caso di mancanza o esaurimento dell’elenco dei non eletti o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Se decade oltre la metà dei membri del consiglio direttivo si procede al rinnovo dell’intero organo.
  5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta..
  6. La comunicazione di convoca è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario. In difetto di convocazione sono comunque valide le sedute cui sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo.
  7. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
    • Attua tutte le delibere dell’assemblea
    • Redige un regolamento per il funzionamento dell’OdV e lo sottopone all’assemblea per approvazione
    • Predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale
    • Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea
    • Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci
    • Ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
  8. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza da un consigliere eletto allo scopo.
  9. I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  10. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’OdV, entro il massimo stabilito dall’assemblea dei soci.

Art.11
Presidente
  1. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza dei voti.
  2. Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’OdV nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
  4. In caso di sua assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art.12
Segretario e tesoriere
  1. Coadiuvano il Presidente.
  2. Il segretario ha i seguenti compiti:
    • Provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei registri dell’OdV
    • Provvede al disbrigo della corrispondenza
    • È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali (assemblee e consigli direttivi)
  3. Il tesoriere ha i seguenti compiti:
    • Predispone la scheda di bilancio preventivo
    • Provvede alla tenuta e aggiornamento dei registri contabili
    • Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio

Art.13
Risorse economiche e patrimonio
  1. L’OdV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    • Quote associative e contributi dei soci
    • Contributi di privati
    • Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche
    • Contributi di organismi internazionali
    • Donazioni e lasciti testamentari
    • Rimborsi derivanti da convenzioni
    • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
    • Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’OdV a qualunque titolo
  2. Il patrimonio dell’OdV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
    • Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’OdV
    • Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’OdV
    • Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
  3. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario

Art.14
Quota sociale
  1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio
  2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto di voto alle riunioni dell’assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15
Bilancio
  1. Ogni anno (entro il mese di aprile) devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci che deciderà a maggioranza dei voti
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Art.16
Durata e scioglimento
  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.17
Costituzione
  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

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