Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
SOS Antiplagio Novara
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del Dlgs. 117/2017 e dell’art. 26 del Dlgs 105/2018
Art.1
Costituzione
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E’ costituita con sede in Novara in Via Dei Gautieri n° 1 l’organizzazione di volontariato denominata SOS Antiplagio di seguito detta OdV.
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I contenuti e la struttura dell’OdV sono democratici.
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L’OdV è di ispirazione cristiana nel rispetto delle altrui credenze e professioni di fede, ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 9 del presente statuto.
Art.2
Finalità e Scopi
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L’OdV è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Ha finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale e si prefigge gli scopi di:
- Ricerca, informazione e prevenzione sulle sette e sui nuovi culti.
- Offre aiuto, ascolto ed indirizzo presso consulenti o strutture appropriate, delle persone e dei familiari vittime di maghi, santoni, guru, chiromanti, operatori dell’occulto e di quanti operano il mestiere di ciarlatano (come contemplato negli artt. 121 e 231 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza) e di quanti fanno uso di metodologie coercitive come l’uso di tecniche di manipolazione mentale per sottomettere la volontà altrui a scopo di potere e di lucro.
- Segnalare e collaborare con le forze dell’ordine, le Istituzioni pubbliche e le altre Associazioni, nazionali o internazionali, per opporsi a qualsiasi forma di pedocriminalità.
Art.3
Attività
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Per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’OdV si propone, ai sensi dell’art. 5 comma 1) del Dlgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere d), i) e w) di seguito specificate:
- educazione, istruzione e formazione.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e delle iniziative di aiuto reciproco.
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A titolo esemplificativo e non esaustivo l’OdV intende:
- organizzare conferenze, convegni e seminari orientati all’informazione sui pericoli del condizionamento mentale messo in atto da numerosi culti, culti distruttivi, organizzazioni settarie religiose, pseudoreligiose, politiche, commerciali, del tempo libero, occultiste, magiche, spiritistiche, sataniste e pseudosataniste.
- promuovere azioni di ricerca sul territorio provinciale, e segnala agli organi competenti ed istituzionali i casi che si verranno a riscontrare o di cui si verrà a conoscenza.
- promuovere sostegno ed aiuto a chi fuoriesce o manifesta intenzione di fuoriuscire dai movimenti sopra descritti ed ai loro familiari, alle vittime del plagio (o manipolazione mentale) al fine di salvaguardare l’integrità del nucleo familiare, dei legami affettivi e dei loro averi. Per tale scopo l’OdV ricorrerà alla consulenza di esperti come medici, sociologi, psicologi e psichiatri oltreché legali, sacerdoti ed altri operatori spirituali.
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L’OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari
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L’OdV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari.
Art.4
Soci
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Sono soci dell’OdV tutte le persone fisiche che ne facciano esplicita richiesta e sottoscrivano il presente statuto. L’ammissione è regolata in base a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e viene controfirmata da un socio operativo che preventivamente ha conosciuto l’aspirante socio per verificare l’interesse e l’adesione dello stesso ai principi contenuti nello statuto dell’OdV.
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Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza d’iscrizione, motivata e comunicata all’interessato entro 60 gg è ammesso ricorso all’assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
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L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che cura anche l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci (dopo il versamento della quota associativa).
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I soci cessano di appartenere all’OdV per:
- dimissioni volontarie.
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 2 anni e trascorsi 15 gg dall’eventuale sollecito scritto.
- morte
- indegnità per comportamenti contrastanti con gli scopi dell’OdV.
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Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Possono solo essere rimborsate dall’OdV le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti.
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Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Possono solo essere rimborsate dall’OdV le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti.
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La perdita della qualifica di socio non comporta il diritto alla restituzione di quanto versato all’OdV a qualsiasi titolo, né alcun obbligo a carico dell’OdV.
Art.5
Diritti e Obblighi dei soci
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I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e ad essere votati, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a consultare i libri sociali (presentando richiesta scritta al direttivo) e a recedere dall’OdV.
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I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed eventuale regolamento, a pagare le quote sociali (non trasmissibili, non rivalutabile e non restituibile), a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a mantenere un comportamento degno nei confronti dell’OdV.
Art.6
Organi
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Sono organi dell’OdV:
- L’assemblea
- Il consiglio direttivo
- Il Presidente
Art.7
Assemblea
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L’assemblea è costituita da tutti i soci appartenenti all’OdV ed è l’organo sovrano.
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L’assemblea è costituita da tutti i soci appartenenti all’OdV ed è l’organo sovrano.
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La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di convocazione.
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La comunicazione di convoca è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione (che deve avere luogo in data diversa dalla prima).
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Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato tramite delega scritta. Ogni socio non può avere più di 2 deleghe.
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Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci e sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso Presidente.
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L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’OdV. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art.8
Assemblea Ordinaria
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L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
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In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega.
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Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
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L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- Approvare i bilanci (preventivo e consuntivo) e i programmi di attività
- Approvare eventuali regolamenti
- Stabilire l’ammontare della quota associativa e i limiti dei rimborsi delle spese sostenute dai soci nello svolgimento delle attività previste dallo statuto
- Delibera sull’esclusione dei soci
- Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
- Delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’OdV stessa.
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali
Art.9
Assemblea straordinaria
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La convocazione dell’assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 7
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Per deliberare lo scioglimento dell’OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
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L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art.10
Consiglio Direttivo
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Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da tre a sette membri scelti fra i soci. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti, questi ultimi avranno solo parere consultivo.
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L’assemblea che procede all’elezione determina preliminarmente il numero dei consiglieri in seno all’eligendo consiglio direttivo.
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Il consiglio direttivo elegge tra suoi membri, a maggioranza assluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
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In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti. In caso di mancanza o esaurimento dell’elenco dei non eletti o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Se decade oltre la metà dei membri del consiglio direttivo si procede al rinnovo dell’intero organo.
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Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta..
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La comunicazione di convoca è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario. In difetto di convocazione sono comunque valide le sedute cui sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo.
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Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
- Attua tutte le delibere dell’assemblea
- Redige un regolamento per il funzionamento dell’OdV e lo sottopone all’assemblea per approvazione
- Predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci
- Ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
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Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza da un consigliere eletto allo scopo.
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I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
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Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’OdV, entro il massimo stabilito dall’assemblea dei soci.
Art.11
Presidente
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Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza dei voti.
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Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.
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Il Presidente rappresenta legalmente l’OdV nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
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In caso di sua assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.
Art.12
Segretario e tesoriere
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Coadiuvano il Presidente.
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Il segretario ha i seguenti compiti:
- Provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei registri dell’OdV
- Provvede al disbrigo della corrispondenza
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali (assemblee e consigli direttivi)
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Il tesoriere ha i seguenti compiti:
- Predispone la scheda di bilancio preventivo
- Provvede alla tenuta e aggiornamento dei registri contabili
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio
Art.13
Risorse economiche e patrimonio
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L’OdV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Quote associative e contributi dei soci
- Contributi di privati
- Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche
- Contributi di organismi internazionali
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’OdV a qualunque titolo
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Il patrimonio dell’OdV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’OdV
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’OdV
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
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I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario
Art.14
Quota sociale
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La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio
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I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto di voto alle riunioni dell’assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.15
Bilancio
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Ogni anno (entro il mese di aprile) devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci che deciderà a maggioranza dei voti
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Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti
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Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art.16
Durata e scioglimento
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L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
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In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
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Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
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L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art.17
Costituzione
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Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.